Lo Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE “Romaltruista”

Art. 1 - Denominazione -  sede

1.1      E' costituita  un'associazione denominata “Romaltruista” (di seguito, l”Associazione”), con sede legale in  Roma, Piazzale Clodio 12.

1.2      L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. L’Associazione, poichè raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni politiche, non tollera, pena l’esclusione dell’associato, che all’interno della stessa qualcuno di essi possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa.

 

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

2.1      L’Associazione opera nel pieno rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 10 del suddetto Decreto Legislativo, adempiendo alle seguenti previsioni:

a) lo svolgimento di attività nei settori della:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d)        il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h)  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

i)   l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

 

Art. 3 - Finalità e attività

3.1      L’Associazione non ha fini di lucro.

3.2      L’Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente di prestazioni volontarie, dirette e gratuite, ha lo scopo di rispondere ai bisogni sociali della città di Roma e della sua provincia svolgendo attività nei settori indicati all’art 2.1 a), anche mobilitando nuove energie di cittadini che, seppure impegnati nel lavoro o nello studio e quindi con poche occasioni di fare volontariato, manifestano lo spirito altruista.

3.3      Per il perseguimento delle proprie finalità,  l'Associazione si propone di:

 

Art. 4 - Soci e Amici

4.1            Possono far parte dell’Associazione  tutte le persone fisiche e giuridiche che possiedono i requisiti che seguono:
A) siano interessati agli scopi dell’Associazione;
B) condividano le finalità dell’Associazione e ne accettino il presente statuto.

4.2            Possono essere ammesse in qualità di soci le persone giuridiche e i soggetti collettivi non dotati di personalità giuridica, purchè le stesse siano rappresentate da un’unica persona e sia comunque conservata il carattere determinante e prevalente dell’Associazione quale organizzazione fondata sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

4.3            L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci possono essere:

1)Soci fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione.
2)Soci onorari: quelli nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, scelti tra le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito benemerenze in campo culturale o nella vita pubblica od abbiano particolarmente potenziato e incrementato la vita dell’Associazione sostenendone l’attività e la valorizzazione.
3)Soci sostenitori: persone fisiche che testimonino la loro solidarietà mediante una contribuzione a titolo di liberalità, non inferiore a cinque volte la quota associativa annuale
4)Soci aderenti: persone fisiche che abbiano partecipato ad un minimo di cinque progetti di volontariato ed operino in buona fede per gli scopi dell’Associazione ai sensi dei termini di legge in vigore e future e del presente statuto

4.4         Sono amici dell'Associazione coloro che hanno partecipato in qualità di volontari a meno di cinque progetti o che non chiedano l'ammissione come socio.

4.5         Pur esistendo varie categorie di soci, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci.

4.6         Tutte le prestazioni fornite dai componenti dell’Associazione sono gratuite.
 

Art. 5 - Assunzione della qualifica di socio

5.1         Per l’assunzione della qualifica di socio onorario o aderente è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

5.2         Il riconoscimento della qualifica di socio onorario o aderente si acquisisce a seguito di apposita delibera dell’Assemblea dei soci e a suo insindacabile giudizio.

5.3         Chi presenta domanda di iscrizione può non essere accettato qualora dichiari, sotto la propria responsabilità, di avere precedenti penali o procedimenti penali in corso.

5.4         Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione e il numero dei soci è illimitato.

 

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1         Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

6.2         Ciascun socio maggiore di età ed in regola con il pagamento della quota associativa di cui all’art 6.4 d) ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

6.3         Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all’interno dell’Associazione e incarichi ricoperti all’interno di partiti, sindacati, dell’amministrazione locale e degli enti di gestione territoriale. E’ possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri (ove costituito) o all’Assemblea (ove il Collegio dei Probiviri non sia costituito). In ogni caso esiste incompatibilità fra i suddetti incarichi e l’incarico di Presidente.

6.4            Tutti i soci sono tenuti:

  1. alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  2. a sostenere l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità dell’associazione;
  4. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

6.5         La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

6.6         Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario, con l’unica eccezione di possibili attività di lavoro dipendente, finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali, per i quali è comunque vietata la corresponsione di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

 

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

7.1         I soci possono essere espulsi o radiati dall’Associazione per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
  2. quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione ovvero quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. per indegnità.

7.2         Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

7.3         I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri ove costituito o all’Assemblea (ove il Collegio dei Probiviri non sia stato costituito); il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.

7.4         La perdita della qualifica di socio si consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno un mese prima.

 

Art. 8 - Organi dell’Associazione

 

8.1         Sono organi dell’Associazione:

8.2         La durata del mandato degli organi sociali e dei collegi di controllo e garanzia è di tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

 

Art. 9 - Assemblea dei soci

9.1            L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Partecipano in Assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

9.2            Le assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente dell’Associazione a mezzo lettera, telegramma, fax o email, almeno sette giorni prima della data dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

9.3         L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. L’Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci.

9.4            L’Assemblea in sede ordinaria:

  1. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
  2. approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
  3. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  4. delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
  6. delibera su eventuali ricorsi in ordine all’esclusione dei soci;
  7. delibera sull’eventuale richiesta di riconoscimento dell’Associazione;
  8. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

9.5            L’Assemblea in sede straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni del presente statuto;
  2. delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
  3. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

9.6         In prima convocazione l’Assemblea, ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega,di almeno la metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

9.7         Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.8         Per l’Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti  dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.9         Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.10       L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario.

9.11       In Assemblea è ammessa delega, nei modi e forme stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento di attuazione.

9.12       Possono essere invitati in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria, ad avviso del Consiglio Direttivo, per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

9.13       Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il Presidente dell’Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

9.14       Le deliberazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

9.15       Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.

9.16       Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

 

Art. 10-Consiglio Direttivo

 

10.1       Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.           

10.2       Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

10.3       Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
  2. istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell’Associazione
  3. affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o socie
  4. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  5. provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
  6. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  7. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
  8. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci;
  9. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
  10. pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
  11. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
  12. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
  13. nominare l’eventuale Direttore Generale e altre figure ritenute utili al funzionamento dell’Associazione.
  14. compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.

10.4       Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

10.5       Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest’ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice e per alzata di mano; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all’uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

10.6       L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

10.7       Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

10.8       Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

 

Art. 11 -Presidente dell’Associazione

11.1       Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

11.2       Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

11.3       Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione .

11.4       Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

  1. curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  2. sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
  3. curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
  4. adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
  5. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

 

Art. 12 -Vice Presidente dell’Associazione

12.1       Il Vice Presidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

12.2       Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente.

 

Art. 13 - Collegio dei Revisori

(Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell’Associazione che può essere istituito per volontà dell’Assemblea dei soci)

13.1       Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di tre  membri, nominati dall’Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione.

13.2       Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori contabili dei Revisori, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

13.3       Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

13.4       Il controllo sulla gestione avverrà semestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo

13.5       Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci. Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

14.1       L’Assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

14.2       Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

14.3       Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi.  Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

 

Art. 15 - Patrimonio

15.1          Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di sua proprietà;
  2. da liberalità e contributi;
  3. da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

 

Art. 16 - Entrate

 

16.1          Per l’adempimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

 

Art. 17 - Bilancio

17.1       L’esercizio della Associazione decorre dal 1 gennaio  al 31 dicembre di ogni anno.

17.2       Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

17.3       Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

17.4       Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e  degli accantonamenti. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno.

17.5       Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

 

Art. 18 - Scioglimento

18.1       L’Associazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

18.2       Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
  3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

18.3       In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa,  i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

 

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